Impianti Fotovoltaici

Colonnine ricarica auto elettriche

COLONNINE RICARICA

Le colonnine fotovoltaiche per la ricarica di auto elettriche

Colonnine di ricarica intelligenti in grado di interagire con pannelli fotovoltaici o con la rete elettrica

Airtech Service distribuisce ed installa colonnine di ricariche per auto elettriche del marchio Zappi che si contraddistingue per l’elevata compatibilità con fonti di energia rinnovabile fotovoltaiche od eoliche. In particolare la Wallbox Zappi è in grado di garantire tutte le funzioni di ricarica della tua auto elettrica mediante un pannello di configurazione che permette di definire fasce orarie di ricarica, quantitativi di potenza e tipologia di sorgente energetica.

Colonnine Ricarica Zappi
INCENTIVI FISCALI

Scopri i vantaggi delle colonnine di ricarica fotovoltaiche

Alcune domande e risposte sugli incentivi all'acquisto di colonnine elettriche di ricarica.
Quali spese possono beneficiare della detrazione?

Le spese documentate e sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 che riguardano:

  • acquisto della stazione di ricarica;
  • installazione della stazione di ricarica;
  • aumento della potenza del contatore (fino a un massimo di 7 kW).

L’ammontare massimo delle spese su cui è calcolata la detrazione fiscale al 50% è pari a € 3’000 (per cui la detrazione massima è pari a € 1’500).

Come ottenere la detrazione fiscale per le stazioni di ricarica per veicoli elettrici?

Le spese per l’acquisto e la posa in opera della stazione di ricarica devono essere documentate e i relativi pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’importo che può beneficiare della detrazione dovrà essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Quali caratteristiche devono avere le stazioni di ricarica per veicoli elettrici?

Le stazioni di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 *.

* Articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

d) punto di ricarica di potenza standard:
un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;

h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:
1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
3) un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico;

FONTE: ZAPPI